Erogazioni Liberali (Donazioni): Dettagli, Vantaggi e Agevolazioni. I punti di vista di Associazione NoProfit e Aziende

Le Erogazioni Liberali sono donazioni spontanee di somme di denaro o beni effettuate a favore di ONLUS, ONG, ASD, APS, Università, Scuole o Enti Culturali e dello Spettacolo di vario genere, Istituzioni Religiose, Istituti di ricerca e/o Ospedalieri, partiti politici.

“Erogazione Liberale” è una terminologia burocratico-fiscale per definire quelle che tutti noi chiamiamo DONAZIONI (oppure Liberalità …)

Ma visto che le Erogazioni Liberali sono, per le associazioni No Profit, entrate istituzionali completamente esentasse, nonché il metodo più efficace per finanziare le proprie attività, è molto importante dettagliarne i contorni, già dalla terminologia.

– “Liberale” in termini di importo

Il termine “liberale” indica in maniera inequivocabile che l’importo della donazione deve essere “Libero”, cioè non-predeterminato.

Ad esempio, non è possibile proporre donazioni con “importo minimo” o imponendo qualsiasi altro requisito economico.

  • –  “Liberale” in termini di assenza di vincoli o contropartite

Allo stesso tempo il termine “liberale” indica che la donazione stessa deve essere non vincolata. Non deve esserci, dal punto di vista formale, il cosiddetto “Nesso di casualità “, ovvero non deve avvenire per ottenere qualcosa in cambio, che sia un oggetto o un servizio.

Per questo, ad esempio, non è possibile organizzare un evento e chiedere una offerta ad una azienda in cambio di un banchetto o una postazione per proporre i propri servizi;

Allo stesso tempo, non è possibile chiedere erogazione liberale ad un ente in cambio dell’esposizione di logo o brand aziendale.

Il ragionamento è abbastanza semplice. Siti specializzati come Team Artist lo illustrano in maniera chiara: se non fosse così, cosa impedirebbe al panettiere di chiudere la sua ditta e fondare una Associazioni di Panificazione e donare il suo pane in cambio di una donazione esentasse? Cosa gli impedirebbe altrimenti di fissare anche un parametro di “Donazione al Chilo”? “Oggi il pane integrale viene 5 euro di donazione al chilo!”.

Il concetto dell’assenza del nesso di casualità è particolarmente rilevante. Questo è quello che distingue una donazione da una vendita. Nel secondo caso, siamo di fronte a una entrata commerciale e come tale deve essere sottoposta a tassazione.

Questo vale sia per i passaggi di denaro da Persone all’Associazione, da ente o istituzione Privata (o Pubblica) all’Associazione. Ma vale anche all’inverso, quando è l’Associazione ad erogare una donazione verso un altro ente, assolutamente possibile, ma non per nascondere dietro una donazione da parte della NoProfit per l’affitto di una sala o il rimborso delle spese di un evento organizzato insieme. E’ molto importante che l’ente NoProfit controlli, evitando di passare dalla parte del torto: ricevere una ricevuta con scritto “Donazione per uso del Salone” è una chiara evasione fiscale di cui l’Associazione diviene di fatto complice.

E’ importantissimo questo passaggio perché’ storicamente le Associazioni sono state utilizzate di fatto per occultare denaro o creare fondi neri. I controlli finanziari tendono a individuare questi movimenti, spesso utilizzati in modo illegale per occultare il pagamento di qualcosa.

Comunque, il Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2002 riconosce al “benefattore” una forma di riconoscimento morale, consistente in un pubblico ringraziamento da parte del destinatario. Questo è quello che tipicamente viene definito “beneficio indiretto”…

“Vantaggi delle Donazioni e Agevolazioni Fiscali delle ASD

La donazione, diversamente dalle entrate di contratti di sponsorizzazione, rientrando nella sfera istituzionale dell’attività associativa, non comportano per l’associazione l’apertura della partita iva.

Questo è il punto focale. Per evitare l’apertura di partita IVA, il mezzo di finanziamento possibile per le Associazioni NoProfit è rappresentato dalle Donazioni.

L’elemento distintivo degli enti non commerciali (associazioni, onlus, associazioni sportive, ecc…) è costituito dal fatto che non svolgono, almeno in maniera prevalente, attività commerciale, e che sono enti senza scopo di lucro. Ai fini della qualificazione dell’ente come non commerciale è necessario avere come punto di riferimento le previsioni contenute nello statuto e l’attività effettivamente svolta dall’ente.

Nell’ambito delle attività delle associazioni, sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:

  • tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell’associazione
    • Queste associazioni possono svolgere attività a pagamento verso i loro associati, in diretta attuazione degli scopi associativi, che sono considerate fiscalmente irrilevanti.  I corrispettivi percepiti da queste attività (come ad esempio corsi, stage, lezioni e altre iniziative a cui partecipano i soci) non sono soggetti ad alcuna tassazione e sono esentati anche dal pagamento dell’IVA. Per svolgere tale attività a pagamento, l’associazione potrà operare solo con il proprio Codice Fiscale, emettendo delle ricevute non fiscali.
  • le quote associative dei soci (quota d’iscrizione annuale) e gli altri contributi versati dai soci all’associazione;
  • le donazioni ricevute dall’Associazione;
  • i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell’associazione;
  • i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasione di determinate festività o ricorrenze;
  • i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Perché sia applicabile questo regime di favore la legge fiscale (TUIR) prevede due requisiti fondamentali:

  • l’attività deve essere svolta a favore degli associati, essendo quella svolta a favore di terzi non soci normale attività commerciale;
  • l’attività deve essere svolta nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente.

Per beneficiare di queste importanti agevolazioni è però necessario una corretta redazione dello statuto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in mancanza dei quali l’associazione sarà esposta a possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Gli statuti devono prevedere le seguenti clausole:

  • il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali;
  • in caso di liquidazione dell’ente, l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni od enti con le medesime finalità;
  • la disciplina uniforme del rapporto associativo;
  • l’obbligo di rendiconto economico finanziario annuale;
  • la libera eleggibilità dei soci e l’adesione ai principi di democrazia interna;
  • la non trasmissibilità delle quote sociali;
  • non è considerata commerciale la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a favore dei soci, presso la sede dell’associazione;
  • non è considerata commerciale l’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore dei soci.

Anche per godere di tali agevolazioni lo statuto dell’associazione deve prevedere le clausole di cui sopra.

E’ opportuno rilevare che quando si parla di associazioni si intende un’attività organizzata in forma non professionale o imprenditoriale, quindi senza l’investimento di elevati capitali, con lavoro prevalentemente volontario o comunque svolto dai soci, senza l’uso di un organizzazione aziendale.

Diversamente, anche se i requisiti formali esaminati fossero rispettati e l’associazione operasse solo con i soci, l’ente verrebbe comunque considerato commerciale.

E’ importante precisare che la normativa qui esposta è ancora attuale nonostante l’approvazione della Riforma del Terzo Settore, che non è ancora entrata in vigore. Infatti, almeno fino all’anno 2020-2021 resta valida la preesistente disciplina fiscale in tema di enti no profit.  

– “Detraibilità e Deducibilità”

Nota per chi si perde fra i due termini, come me:

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Dal punto di vista fiscale, le donazioni effettuate da imprese nei confronti di enti ed associazioni noprofit non risultano deducibili dal reddito di impresa.

Per questo il target per il finanziamento degli enti NoProfit deve indirizzarsi verso enti o istituzioni (o privati) che “genuinamente” intendono supportare le Associazioni nelle proprie attività, non ricevendo alcun beneficio, tantomeno fiscale.

Dal punto di vista della tassazione per le aziende, le erogazioni liberali di modico valore non sono mai soggetta alla tassa sulle donazioni. Il concetto di modico valore dipende sia dalla somma in sé, sia dalle capacità economiche del donante. Sicuramente, per un privato cittadino, qualche centinaio di euro possono rientrare nel concetto di modico valore, mentre nel caso di una grossa impresa commerciale, anche la somma di migliaia di euro può essere considerata di modico valore.

Importante notare come siano incluse in questa categoria, oltre alle persone fisiche, anche le imprese individuali.

Da rilevare, inoltre, che tali erogazioni devono obbligatoriamente essere effettuate mediante l’impiego di bonifici bancari, versamenti postali, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari circolari.  Ovviamente, l’Associazione NoProfit che riceve queste somme deve tenere idonee scritture contabili per rappresentare con completezza e analiticità le somme ricevute.

DOMANDE :

1. Quali sono i requisiti di trasparenza per le donazioni ?

Tipicamente l’ente o istituzione che accetta di erogare una donazione, si aspetta piena trasparenza nell’utilizzo e piena tracciabilità dei movimenti.

Anche per le donazioni è utile rilasciare una Ricevuta Generica per poter dimostrare al Fisco, in caso di Ispezione, che esiste un riscontro tra quanto dichiarato nel Rendiconto Economico Finanziario Annuale e le carte giustificative della Contabilità.

I versamenti delle donazioni devono essere effettuati tramite banca o posta oppure con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione. Per questo ulteriore motivo è indispensabile che ogni Associazione NoProfit abbia un conto corrente.

Per esperienza, la trasparenza è anche lo strumento principale per stimolare sempre più donazioni, unite alla capacità del gruppo dirigente dell’Associazione di raccontare e spiegare gli obiettivi e l’utilizzo dei fondi. La comunicazione, oltre ovviamente alla rete di relazioni, è la principale componente per assicurare il successo di queste iniziative, con aspetti di marketing e promozione da considerare.

2. Ci sono altri benefici per le Associazioni Sportive Dilettantistiche ?

Le ASD sono in tutto e per tutto enti noprofit. Ci sono comunque altri benefici da comunicare ai propri associati. Le spese per le persone fisiche sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%, da calcolare su un importo massimo complessivo di 1.500 euro (quindi un recupero di imposte fino a 258 € l’anno), nel dettaglio si tratta del Codice 21 nella Dichiarazione dei redditi.

Inoltre, è bene ricordare che nel 2007, per promuovere lo sport tra i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata introdotta anche la possibilità di una detrazione dall’Irpef del 19% su un importo massimo di 210 euro relativamente alle spese di iscrizione annuale a palestre, associazioni sportive, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.