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CSR - Differenza fra Donazioni e Sponsorizzazioni
CSR - Differenza fra Donazioni e Sponsorizzazioni

Le Sponsorizzazioni: Dettagli, Vantaggi e Agevolazioni. I punti di vista di Associazione NoProfit e Aziende

2020 Nessun commento

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra due parti dove l’una, l’azienda sponsor, si impegna a riconoscere un corrispettivo economico, e l’altra parte, soggetto sponsorizzato, si impegna a fornire prestazioni pubblicitarie attraverso, ad esempio, la partecipazione ad eventi la cui notorietà è tale da poter veicolare attraverso il pubblico la conoscenza, l’immagine, il nome e il marchio dello sponsor.

Pertanto, il soggetto sponsorizzato si impegna ad assumere accanto alla propria denominazione i caratteri distintivi, il marchio dello sponsor e apporre gli stessi su abbigliamento di gioco, su stampe, pubblicazioni pubblicitarie e su tutto quello che possa essere utile al fine di divulgare nel modo più estensivo, come da previsioni contrattuali, l’immagine dell’azienda sponsor, durante le varie attività

Dal punto di vista fiscale, le sponsorizzazioni sono da inquadrare nella più ampia categoria della pubblicità commerciale e, per espressa previsione di legge, configurano sempre lo svolgimento di un’attività commerciale, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette.  Da ciò deriva che, a fronte di una sponsorizzazione, una Associazione NoProfit dovrà sempre emettere fattura assoggettando ad IVA il corrispettivo ricevuto.

Ne consegue che, per poter stipulare contratti di sponsorizzazione è indispensabile per l’Associazione NoProfit aprire la partita IVA, in quanto trattasi di attività commerciale per definizione, con le conseguenze del caso.

– “Benefici per le aziende e Limiti agli importi”

Il contratto di sponsorizzazione rappresenta, per diverse aziende, uno dei metodi migliori per fare “branding”. Oltre a costituire una forma di pubblicità volta a rafforzare l’immagine presso il pubblico, attraverso tale contratto è possibile alleggerire il carico fiscale grazie alla deducibilità fiscale dei costi sostenuti.

Generalmente, uno degli elementi che una potenziale azienda Sponsor valuta prima di procedere ad una sponsorizzazione è la deducibilità, dal punto di vista fiscale, del relativo costo

Per l’azienda sponsor “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi…”, così recita l’articolo 108, comma 2, n. 917/1986 testo unico delle imposte sui redditi.

L’articolo 90, comma 8, legge 289/2002 prevede che: “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di <vari modelli di associazioni noprofit…> costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Questa norma è fondamentale in quanto introduce una presunzione legale assoluta di inerenza della spesa. A fronte di ciò le sponsorizzazioni erogate nei confronti delle ASD sono deducibili integralmente, in qualità di spese di pubblicità, dal reddito del soggetto erogante fino ad un importo di 200.000 euro.

Sullo specifico punto delle Condizioni per fruire della deducibilità, la circolare 21/E/2003, e la successiva risoluzione 57/E/2010, hanno confermato come sia possibile fruire di tale agevolazione solamente rispettando le seguenti condizioni:

  • i corrispettivi erogati devono essere destinati a promuovere l’immagine o i prodotti del soggetto erogante;
  • a fronte delle somme erogate deve sussistere una specifica attività dell’associazione beneficiaria;

Anche la Cassazione ha più volte sentenziato in più occasioni come sia proprio il comma 8 art. 90 a qualificare “ex lege” le spese indicate come pubblicitarie.

Pertanto, il limite massimo di 200.000 euro annui, entro il quale le somme corrisposte a enti e associazioni a fronte di prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione sono di conseguenza interamente deducibili dal reddito d’impresa.

Tuttavia, non si esclude che corrispettivi superiori a tale soglia fruiscano anch’essi dello stesso trattamento se le somme siano erogate a fronte di contratti che caratterizzano sostanzialmente un rapporto di sponsorizzazione. Questo emerge chiaramente dalla risoluzione n. 57/E 2010 con cui l’Agenzia delle Entrate ha indicato il corretto trattamento fiscale dei corrispettivi, erogati a favore di enti ed associazioni noprofit, eccedenti la quota annua di 200.000 euro.

DOMANDE AL POST 3:

1. Quali sono le possibili contestazioni o quali sono i requisiti formali per rendere valida una sponsorizzazione ?

Non è raro che l’amministrazione finanziaria dello Stato contesti la deducibilità delle spese. In particolare, sono oggetto delle rimostranze la mancanza di inerenza, l’antieconomicità del costo e persino l’inesistenza oggettiva dell’intera operazione.

l percorso che porta alla deducibilità dei contratti di sponsorizzazione richiede, pertanto, la verifica della sussistenza di alcuni fattori. Ad esempio, deve essere riscontrabile un’effettiva attività pubblicitaria messa in atto dal soggetto beneficiario e finalizzata alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’Azienda Sponsor. A tal fine è opportuno procedere, innanzitutto, alla sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione nel quale formalizzare gli obblighi assunti dalla Associazione a fronte del corrispettivo pagato dallo sponsor. In genere le attività concordate consistono nella promozione del marchio aziendale, mediante apposizione dello stesso sull’attrezzatura utilizzate, sulla cartellonistica, su manifesti e volantini. Il rispetto di questo tipo di condizioni potrà essere dimostrato ad esempio grazie alla documentazione fotografica delle competizioni affrontate.

A proposito della riscontrabilità, sebbene non esista alcuna disposizione di legge che obblighi a redigere un contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, è comunque consigliabile stipulare il contratto nella forma di scrittura privata a cui seguirà sua registrazione nell’ufficio competente. In merito a quest’ultima incombenza ed alla relativa imposta, occorre rilevare che il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quei contratti per cui sussiste l’obbligo di registrazione. L’imposta di registro non sarà pertanto dovuta fintanto che non si ritenesse di dover “usare” detto contratto. Qualora, ad esempio, dovessero insorgere controversie in fase di adempimento e si rendesse così necessaria la registrazione del contratto per il suo utilizzo giudiziario.

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Erogazioni Liberali (Donazioni): Dettagli, Vantaggi e Agevolazioni. I punti di vista di Associazione NoProfit e Aziende

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Le Erogazioni Liberali sono donazioni spontanee di somme di denaro o beni effettuate a favore di ONLUS, ONG, ASD, APS, Università, Scuole o Enti Culturali e dello Spettacolo di vario genere, Istituzioni Religiose, Istituti di ricerca e/o Ospedalieri, partiti politici.

“Erogazione Liberale” è una terminologia burocratico-fiscale per definire quelle che tutti noi chiamiamo DONAZIONI (oppure Liberalità …)

Ma visto che le Erogazioni Liberali sono, per le associazioni No Profit, entrate istituzionali completamente esentasse, nonché il metodo più efficace per finanziare le proprie attività, è molto importante dettagliarne i contorni, già dalla terminologia.

– “Liberale” in termini di importo

Il termine “liberale” indica in maniera inequivocabile che l’importo della donazione deve essere “Libero”, cioè non-predeterminato.

Ad esempio, non è possibile proporre donazioni con “importo minimo” o imponendo qualsiasi altro requisito economico.

  • –  “Liberale” in termini di assenza di vincoli o contropartite

Allo stesso tempo il termine “liberale” indica che la donazione stessa deve essere non vincolata. Non deve esserci, dal punto di vista formale, il cosiddetto “Nesso di casualità “, ovvero non deve avvenire per ottenere qualcosa in cambio, che sia un oggetto o un servizio.

Per questo, ad esempio, non è possibile organizzare un evento e chiedere una offerta ad una azienda in cambio di un banchetto o una postazione per proporre i propri servizi;

Allo stesso tempo, non è possibile chiedere erogazione liberale ad un ente in cambio dell’esposizione di logo o brand aziendale.

Il ragionamento è abbastanza semplice. Siti specializzati come Team Artist lo illustrano in maniera chiara: se non fosse così, cosa impedirebbe al panettiere di chiudere la sua ditta e fondare una Associazioni di Panificazione e donare il suo pane in cambio di una donazione esentasse? Cosa gli impedirebbe altrimenti di fissare anche un parametro di “Donazione al Chilo”? “Oggi il pane integrale viene 5 euro di donazione al chilo!”.

Il concetto dell’assenza del nesso di casualità è particolarmente rilevante. Questo è quello che distingue una donazione da una vendita. Nel secondo caso, siamo di fronte a una entrata commerciale e come tale deve essere sottoposta a tassazione.

Questo vale sia per i passaggi di denaro da Persone all’Associazione, da ente o istituzione Privata (o Pubblica) all’Associazione. Ma vale anche all’inverso, quando è l’Associazione ad erogare una donazione verso un altro ente, assolutamente possibile, ma non per nascondere dietro una donazione da parte della NoProfit per l’affitto di una sala o il rimborso delle spese di un evento organizzato insieme. E’ molto importante che l’ente NoProfit controlli, evitando di passare dalla parte del torto: ricevere una ricevuta con scritto “Donazione per uso del Salone” è una chiara evasione fiscale di cui l’Associazione diviene di fatto complice.

E’ importantissimo questo passaggio perché’ storicamente le Associazioni sono state utilizzate di fatto per occultare denaro o creare fondi neri. I controlli finanziari tendono a individuare questi movimenti, spesso utilizzati in modo illegale per occultare il pagamento di qualcosa.

Comunque, il Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2002 riconosce al “benefattore” una forma di riconoscimento morale, consistente in un pubblico ringraziamento da parte del destinatario. Questo è quello che tipicamente viene definito “beneficio indiretto”…

– “Vantaggi delle Donazioni e Agevolazioni Fiscali delle ASD”

La donazione, diversamente dalle entrate di contratti di sponsorizzazione, rientrando nella sfera istituzionale dell’attività associativa, non comportano per l’associazione l’apertura della partita iva.

Questo è il punto focale. Per evitare l’apertura di partita IVA, il mezzo di finanziamento possibile per le Associazioni NoProfit è rappresentato dalle Donazioni.

L’elemento distintivo degli enti non commerciali (associazioni, onlus, associazioni sportive, ecc…) è costituito dal fatto che non svolgono, almeno in maniera prevalente, attività commerciale, e che sono enti senza scopo di lucro. Ai fini della qualificazione dell’ente come non commerciale è necessario avere come punto di riferimento le previsioni contenute nello statuto e l’attività effettivamente svolta dall’ente.

Nell’ambito delle attività delle associazioni, sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:

  • tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell’associazione
    • Queste associazioni possono svolgere attività a pagamento verso i loro associati, in diretta attuazione degli scopi associativi, che sono considerate fiscalmente irrilevanti.  I corrispettivi percepiti da queste attività (come ad esempio corsi, stage, lezioni e altre iniziative a cui partecipano i soci) non sono soggetti ad alcuna tassazione e sono esentati anche dal pagamento dell’IVA. Per svolgere tale attività a pagamento, l’associazione potrà operare solo con il proprio Codice Fiscale, emettendo delle ricevute non fiscali.
  • le quote associative dei soci (quota d’iscrizione annuale) e gli altri contributi versati dai soci all’associazione;
  • le donazioni ricevute dall’Associazione;
  • i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell’associazione;
  • i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasione di determinate festività o ricorrenze;
  • i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Perché sia applicabile questo regime di favore la legge fiscale (TUIR) prevede due requisiti fondamentali:

  • l’attività deve essere svolta a favore degli associati, essendo quella svolta a favore di terzi non soci normale attività commerciale;
  • l’attività deve essere svolta nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente.

Per beneficiare di queste importanti agevolazioni è però necessario una corretta redazione dello statuto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in mancanza dei quali l’associazione sarà esposta a possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Gli statuti devono prevedere le seguenti clausole:

  • il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali;
  • in caso di liquidazione dell’ente, l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni od enti con le medesime finalità;
  • la disciplina uniforme del rapporto associativo;
  • l’obbligo di rendiconto economico finanziario annuale;
  • la libera eleggibilità dei soci e l’adesione ai principi di democrazia interna;
  • la non trasmissibilità delle quote sociali;
  • non è considerata commerciale la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a favore dei soci, presso la sede dell’associazione;
  • non è considerata commerciale l’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore dei soci.

Anche per godere di tali agevolazioni lo statuto dell’associazione deve prevedere le clausole di cui sopra.

E’ opportuno rilevare che quando si parla di associazioni si intende un’attività organizzata in forma non professionale o imprenditoriale, quindi senza l’investimento di elevati capitali, con lavoro prevalentemente volontario o comunque svolto dai soci, senza l’uso di un organizzazione aziendale.

Diversamente, anche se i requisiti formali esaminati fossero rispettati e l’associazione operasse solo con i soci, l’ente verrebbe comunque considerato commerciale.

E’ importante precisare che la normativa qui esposta è ancora attuale nonostante l’approvazione della Riforma del Terzo Settore, che non è ancora entrata in vigore. Infatti, almeno fino all’anno 2020-2021 resta valida la preesistente disciplina fiscale in tema di enti no profit.  

– “Detraibilità e Deducibilità”

Nota per chi si perde fra i due termini, come me:

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Dal punto di vista fiscale, le donazioni effettuate da imprese nei confronti di enti ed associazioni noprofit non risultano deducibili dal reddito di impresa.

Per questo il target per il finanziamento degli enti NoProfit deve indirizzarsi verso enti o istituzioni (o privati) che “genuinamente” intendono supportare le Associazioni nelle proprie attività, non ricevendo alcun beneficio, tantomeno fiscale.

Dal punto di vista della tassazione per le aziende, le erogazioni liberali di modico valore non sono mai soggetta alla tassa sulle donazioni. Il concetto di modico valore dipende sia dalla somma in sé, sia dalle capacità economiche del donante. Sicuramente, per un privato cittadino, qualche centinaio di euro possono rientrare nel concetto di modico valore, mentre nel caso di una grossa impresa commerciale, anche la somma di migliaia di euro può essere considerata di modico valore.

Importante notare come siano incluse in questa categoria, oltre alle persone fisiche, anche le imprese individuali.

Da rilevare, inoltre, che tali erogazioni devono obbligatoriamente essere effettuate mediante l’impiego di bonifici bancari, versamenti postali, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari circolari.  Ovviamente, l’Associazione NoProfit che riceve queste somme deve tenere idonee scritture contabili per rappresentare con completezza e analiticità le somme ricevute.

DOMANDE :

1. Quali sono i requisiti di trasparenza per le donazioni ?

Tipicamente l’ente o istituzione che accetta di erogare una donazione, si aspetta piena trasparenza nell’utilizzo e piena tracciabilità dei movimenti.

Anche per le donazioni è utile rilasciare una Ricevuta Generica per poter dimostrare al Fisco, in caso di Ispezione, che esiste un riscontro tra quanto dichiarato nel Rendiconto Economico Finanziario Annuale e le carte giustificative della Contabilità.

I versamenti delle donazioni devono essere effettuati tramite banca o posta oppure con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione. Per questo ulteriore motivo è indispensabile che ogni Associazione NoProfit abbia un conto corrente.

Per esperienza, la trasparenza è anche lo strumento principale per stimolare sempre più donazioni, unite alla capacità del gruppo dirigente dell’Associazione di raccontare e spiegare gli obiettivi e l’utilizzo dei fondi. La comunicazione, oltre ovviamente alla rete di relazioni, è la principale componente per assicurare il successo di queste iniziative, con aspetti di marketing e promozione da considerare.

2. Ci sono altri benefici per le Associazioni Sportive Dilettantistiche ?

Le ASD sono in tutto e per tutto enti noprofit. Ci sono comunque altri benefici da comunicare ai propri associati. Le spese per le persone fisiche sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%, da calcolare su un importo massimo complessivo di 1.500 euro (quindi un recupero di imposte fino a 258 € l’anno), nel dettaglio si tratta del Codice 21 nella Dichiarazione dei redditi.

Inoltre, è bene ricordare che nel 2007, per promuovere lo sport tra i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata introdotta anche la possibilità di una detrazione dall’Irpef del 19% su un importo massimo di 210 euro relativamente alle spese di iscrizione annuale a palestre, associazioni sportive, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

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Written by: admin
CSR - Differenza fra Donazioni e Sponsorizzazioni

Erogazioni Liberali (Donazioni) e Sponsorizzazioni, concetti base

2020 Nessun commento

Le sponsorizzazioni e le donazioni sono concetti profondamente diversi, che propongono diversi obblighi e regole alle Associazioni NoProfit.

La differenza tra erogazione liberale e sponsorizzazione è sostanziale ! Nel primo caso l’associazione riceve una donazione da un soggetto terzo, quale mero atto di mecenatismo, e non è obbligata ad alcuna controprestazione, mentre il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra due parti dove l’una, l’azienda sponsor, si impegna a riconoscere un corrispettivo economico, e l’altra parte, soggetto sponsorizzato, si impegna a fornire prestazioni pubblicitarie attraverso, ad esempio, la partecipazione ad eventi la cui notorietà è tale da poter veicolare attraverso il pubblico la conoscenza, l’immagine, il nome e il marchio dello sponsor.

Affinché la donazione rimanga tale, la somma va rilasciata senza alcun tornaconto: deve cioè valere l’animus donandi, vale a dire il libero convincimento del donatore di voler contribuire economicamente verso il beneficiario, senza chiedere o pretendere nulla in cambio, sia esso oggetto o servizio.

La donazione, al contrario, rientrando nella sfera istituzionale dell’attività associativa, non comporterà per l’associazione l’apertura della partita iva.  Per questo è particolarmente rilevante nell’ambito NoProfit (Es: ASD), che tipicamente sceglie di non aprire la partita IVA.

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Fabio Palozza
  • Dirigente da quasi 25 anni in aziende multinazionali dell’Information Technology e della Sicurezza Informatica, con responsabilità in ambito tecnologico, marketing tecnico sia in Italia che in EMEA (Europa, MedioOriente e Africa).
  • Presidente e co-fondatore di OSTIA SCACCHI (Roma), associazione sportiva leader in Italia nell’ambito scacchistico giovanile, con 8 scudetti a squadre conseguiti solo negli ultimi 4 anni in diverse categorie giovanili, ente no profit quasi completamente finanziato da iniziative di CSR (Corporate Social Responsibility).
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